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10 marzo 2021 Esonero alternativo alla CIG 2021 per emergenza Covid-19: le istruzioni INPS
Area Normativa

Esonero alternativo alla CIG 2021 per emergenza Covid-19: le istruzioni INPS

La Legge di Bilancio 2021 ha rinnovato l’esonero contributivo per le aziende che non chiedono la cassa integrazione con causale Covid-19.

Esonero contributivo per aziende che non chiedono la cassa integrazione, come funziona?

La Legge di Bilancio 2021 ha rinnovato, con alcune modifiche, l’esonero già previsto dal “Decreto Agosto”, per le aziende che non chiedono la cassa integrazione con causale Covid-19.
L’INPS, con la Circolare n. 30 del 19 febbraio 2021 ha fornito le prime istruzioni operative relative all’esonero in trattazione.

Sebbene questo esonero sia presente, tanto nella legge finanziaria in vigore, quanto nella prassi dell’INPS, lo stesso ad oggi non è operativo, poiché manca l’autorizzazione della Commissione Europea.

Aziende che non chiedono la cassa integrazione con causale COVID-19: come funziona l’esonero alternativo alla CIG 2021?

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, alternativo alla CIG 2021, ha durata di 8 settimane, per tutti i datori di lavoro privati, resta escluso il settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione Ordinaria, Cassa integrazione in deroga, FIS, FSBA e ASO, previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Più nel dettaglio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’ammontare dell’esonero INPS è pari alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno, ma anche solo di maggio o solo di giugno, esclusi dal computo restano i premi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’esonero alternativo alla cassa integrazione, specifica l’Istituto, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro, considerati anche i ratei delle mensilità aggiuntive, non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi sopra indicati. L’ammontare dell’esonero, così determinato, costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione. Così calcolato, l’esonero può essere fruito entro il 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane, e deve essere riparametrato e applicato su base mensile ma prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti salariali. 

L’INPS definisce che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale, teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno, e la contribuzione dovuta nelle mensilità in cui ci si avvalga della misura. Il riferimento all’aliquota contributiva “piena astrattamente dovuta” è utile poiché non si tiene conto di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Nella circolare, INPS pone il caso dell’apprendista ove si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Esonero alternativo alla CIG, a chi spetta? 

Oltre all’ovvia condizione di non aver richiesto cassa integrazione con causale Covid-19, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.
Tra le altre condizioni di accesso all’esonero vi sono i noti punti quali:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (il DURC in regola);
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge gravanti sull’azienda; 
  • il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali. 

L'INPS, già nella circolare n. 24 del 2021, spiega anche che l’esonero alternativo alla cassa integrazione, può essere fruito per le “posizioni aziendali”, in pratica l'Istituto identifica l’avente diritto sulla base della matricola INPS Aziendale.