Contattaci!
IT|EN
12 maggio 2020 Proroga contratti a termine: le novità del Decreto Cura Italia
Aggiornamenti COVID-19

Proroga contratti a termine: le novità del Decreto Cura Italia

Il decreto “Cura Italia” permette di prorogare i contratti a termine alle aziende che abbiano in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

Contratti a termine: la conversione del Decreto Cura Italia semplifica proroghe e rinnovi 

Il decreto Cura Italia è stato convertito nella legge n. 27/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020. La conversione in Legge ha comportato modifiche interessanti per i datori di lavoro in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato durante la fruizione degli ammortizzatori sociali richiesti per l’emergenza Covid 19.
Infatti è ora possibile prorogare e rinnovare contratti di lavoro a termine anche se l’azienda ha in corso, nelle medesime unità produttive, una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni. La stessa agevolazione è prevista anche per l’utilizzo della somministrazione di lavoro.

DL Cura Italia: contratti a termine e ammortizzatori sociali

L’immediata risposta del legislatore all’emergenza Covid 19 è stata l’introduzione di un sistema di ammortizzatori sociali a supporto di tutte le aziende in questa situazione difficile e imprevedibile. L’accesso massivo alla cassa integrazione guadagni si è però scontrato con il divieto, previsto dall’articolo 20 e 32, comma 1, lettera c) e l’articolo 21 comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare e rinnovare contratti di lavoro a termine durante la fruizione dell’ammortizzatore sociale, ma la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis della Legge di conversione n. 27/2020, consente di derogare a questa previsione bloccando, allo stesso tempo, anche la sanzione che dispone la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

Modifiche e proroghe sui contratti a termine in emergenza Covid 19, cosa c'è da sapere?

Il legislatore con la modifica introdotta dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale vuole dare continuità ai rapporti di lavoro flessibili, quali quelli a tempo determinato e in somministrazione a termine, al fine di evitare, in questo periodo di crisi per l’emergenza Covid 19, il rischio disoccupazione.
È proprio in questa logica che la deroga al divieto di assunzione a tempo determinato e di somministrazione a termine prevista in caso di accesso all’ammortizzatore sociale in questo periodo si interpreta debba essere intesa nel senso di poter prorogare i contratti a termine per i quali si è raggiunto il numero massimo di proroghe consentite (4 proroghe) e di poter rinnovare i contratti a termine in scadenza senza il rispetto del periodo di stop & go di 10 o 20 giorni, a seconda che il contratto a tempo determinato sia durato più o meno di 6 mesi. Rimane ferma pertanto l’impossibilità di stipulare nuovi contratti a tempo determinato o in somministrazione a termine, come l’obbligo di motivare l’apposizione del termine con una causale in caso di proroga oltre 12 mesi o in caso di rinnovo.
Considerati i dubbi interpretativi a tal proposito si auspica un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.